La decisione

Ordinanza della Regione: «Mascherina obbligatoria all’aperto davanti a scuole e luoghi pubblici»

La Redazione
Mascherina
L'obbligo non si applica: ai congiunti o conviventi; ai bambini al di sotto dei sei anni; ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e ai soggetti che interagiscono con loro
7 commenti 13006

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l’ordinanza num. 374 (clicca qui per il testo completo) in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica Covid19, con la quale dispone:

1. Con efficacia immediata, fermo restando l’obbligo, sull’intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, è fatto obbligo durante l’intera giornata, di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie negli spazi all’aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico.

2. A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L’obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie di cui all’art.1, non si applica: ai congiunti o conviventi; ai bambini al di sotto dei sei anni; ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e ai soggetti che interagiscono con loro.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

sabato 3 Ottobre 2020

(modifica il 20 Luglio 2022, 20:34)

Notifiche
Notifica di
guest
7 Commenti
Vecchi
Nuovi Più votati
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti
Libero pensatore
Libero pensatore
3 anni fa

Vergognoso obbligare le mascherine all'aperto…benvenuti nella nuova dittatura sanitaria

Ares
Ares
3 anni fa

Che si faccia il necessario per controllare l'applicazione di questa ordinanza (374) . Basta il menefreghismo che provoca il disastro

Artista di strada
Artista di strada
3 anni fa

E chi dovrebbe controllare………? Sono i primi i cosiddetti “vigili” a circolare senza mascherina e col cellulare in mano nell'auto di servizio!!!! Emiliano……guardati intorno e vedrai lo schifo!!!

Valerio ciardo
Valerio ciardo
3 anni fa

Votazioni passate si ritornerà come prima

Franco
Franco
3 anni fa

È talmente difficile comprendere cosa voglia dire davvero che la mascherina deve essere obbligatoria “nei luoghi dove non è possibile mantenerr la distanza di un metro” che temo sarà possibile solo essere multati in qualsiasi luogo. L'ambiguità dei termini di legge è l'anticamera del sopruso.

Maria P.
Maria P.
3 anni fa

Obbligo di mascherine anche all'aperto? Utile solo a dare ossigeno ai grandi produttori, Fca-Fiat in testa con 100 milioni di pezzi.

ALDO GRAMMATICA
Gramaal
3 anni fa

Vi è piaciuto votare 5 stalle?
Questo è uno dei tanti motivi per riconoscere che siamo in dittatura mascherata da :”lo faccio per il tuo bene”.