Edilizia

Battaglia giudiziaria per un edificio in via San Vito: il Tar boccia il Comune, sentenza «notevole»

La Redazione
Battaglia giudiziaria per un edificio di via San Vito
L'annullamento della Scia, si evince dalla nota dirigenziale, era stato disposto perché "il conteggio della volumetria era stato effettuato sulla scorta della definizione fornita dal Ret regionale"
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Cosa può accadere se un Comune annulla una Scia (segnalazione certificata di inizio attività) e impone l’immediata sospensione dei lavori di costruzione di un edificio? Può succedere che l’impresa costruttrice faccia ricorso al Tar e abbia la meglio sull’ente.

È quello che è avvenuto a Corato, nello specifico per un immobile che si trova in via San Vito per cui erano stati avviati lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio esistente con relativa applicazione del bonus volumetrico ai sensi piano casa Puglia, Legge regionale 14/2009.

La sentenza 58 del Tar Puglia datata 21 gennaio 2020 ha accolto il ricorso dell’impresa che si sta occupando dei lavori. Della sentenza di portata «notevole» ha parlato la giornalista Rosa di Gregorio su Edilportale, una realtà editoriale di settore altamente specializzata.

L’annullamento della Scia, si evince dalla nota dirigenziale, era stato disposto perché “il conteggio della volumetria era stato effettuato sulla scorta della definizione fornita dal Ret regionale (def. uniforme n. 46), che esclude dal conteggio stesso del volume edificabile le superfici accessorie, le quali, invece, nella definizione del regolamento edilizio comunale sono incluse”.

L’impresa ritiene di aver presentato correttamente la Scia dopo il 1° gennaio 2018, data a partire dalla quale gli aspetti edilizi ed urbanistici soggiacciono al RetT regionale cosi come previsto dalla LR n.11 del 28 maggio 2017. Il comune “avrebbe dovuto detrarre dalla volumetria complessiva di progetto le volumetrie derivanti dalle superfici accessorie, perché queste, come da definizione, non concorrono alla formazione del volume complessivo”. Posizione, quest’ultima, contestata dal Comune secondo cui “l’uso della definizione del volume edificabile ai sensi del Ret regionale imponeva il preventivo intervento dell’amministrazione”. Di fatto il Tar Puglia ha dato ragione all’impresa non per la “non diligenza del Comune” nell’aver recepito il Ret ma per il mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2017 previsto dalla LR 11/2017 che imponeva l’obbligo di valutare i progetti alla luce delle definizioni del Ret e non già a quelle del Regolamento edilizio del Comune. Di fatto solo quando il Comune riterrà di adottare con apposito atto di recepimento il Ret potrà esercitare i poteri riservati ad esso dalla disciplina regionale, fino ad allora dovrà adeguarsi ad esso.

Edilportale lancia un interrogativo: «come mai l’ufficio tecnico non abbia richiesto l’adeguamento del progetto alle previsioni delle NTA del PRG proponendo esso stesso delle alternative, anziché procedere con l’annullamento, in autotutela per di più, della Scia».

venerdì 21 Febbraio 2020

(modifica il 21 Luglio 2022, 6:48)

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