Il dilemma della commissione congiunta, Pomodoro: «Calpestato il regolamento»

L’ex presidente della Commissione Affari Istituzionali interviene sul caso della convocazione “anomala” della commissione

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La convocazione “anomala” della seduta congiunta delle commissioni bilancio e urbanistica, celebratasi nel pomeriggio del 2 dicembre, è diventata un vero e proprio caso.

Già nel corso dei lavori delle commissioni era emersa l’esistenza di un “vuoto normativo”, l’assenza di uno specifico articolo del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale che normasse le convocazioni delle commissioni qualora il presidente non fosse reperibile o comunque non procedesse alla convocazione.

La domanda aperta è: in caso di assenza del presidente, la commissione può essere convocata dal vice presidente?

A fornire un contributo in merito alla risoluzione del dilemma è Pasquale Pomodoro, già amministratore del nostro Comune e presidente della commissione Affari Istituzionali che redasse il regolamento.

Pomodoro, già da diversi anni lontano dalla scena politica, non ha dubbi: «Il vice presidente non può convocare la commissione».

«C’è anche la mia firma sul vigente regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del consigliò comunale di Corato» ricorda l’ex presidente della V Commissione Affari Istituzionali.

«Non c’è nulla da interpretare: le riunioni di commissione sono convocate dal rispettivo Presidente. Le riunioni congiunte, dai presidenti di ciascuna commissione tramite un unico avviso di convocazione a firma congiunta. È sempre possibile che il vice presidente o lo stesso segretario della commissione possa procedere alla convocazione, ma su ordine del Presidente» afferma in maniera chiara e perentoria Pomodoro.

L’ex esponente del centrodestra cittadino vuole inoltre sgombrare il campo da incertezze e rispondere a chi invoca il comma 8 dell’articolo 16 del regolamento comunale (che recita testualmente: Qualora l’argomento posto all’esame sia di interesse di più di una Commissione o sia di dubbia individuazione quella competente, il Presidente del Consiglio determina la Commissione con un criterio di prevalenza o promuove la riunione congiunta di più Commissioni).

«Tale articolo non trova applicazione perché non dà facoltà al presidente del consiglio comunale di convocare ma solo di promuovere la convocazione delle sedute congiunte. Invece una riunione congiunta è stata convocata senza la firma o l’ordine di un presidente, probabilmente anche ignaro della convocazione» evidenzia.

«Pertanto – conclude –  il regolamento è stato volutamente calpestato poiché erroneamente interpretato a uso e consumo da quelli che si dichiarano cultori della legalità e trasparenza».

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Commenti

  • E sempre a chiagn (utente non verificato)

    Il vice presidente dell’epoca della stessa commissione pensa l’esatto opposto, marcando che ci sia un vulnus nel regolamento

  • Franco (utente non verificato)

    Suggerisco prima di pubblicizzare dichiarazione presumibilmente avventate , di valutare la complessita del nostro ordinamento gouridico.
    Poiche l Italia e la patria della civilita e del diritto.
    E probabilmente se non nei principi generali del diritto in tema si supplenza di un presidente assente o impedito, soccorre l istituto dell analogia iuris.
    Che prevede in presenza di una lacuna normativa ( e nella fattispecie risulta un vice presidente eletto privo irragionevolmente del potere di supplenza del presidente) la ricerca di altra norma che possa supplire alla carenza normativa.
    E frugando nel regolamento ci si imbatte nell istituto della supplenza del presidente del consiglio comunale.
    E guarda caso nella fattispecie di assenza o impedimento.
    E quindi attraverso l estensione analigica di tale norma, sarebbe a mio sommesso avviso possibile colmare la carenza regolamentare.
    Che pevede la figura di un vice presidente eletto ( forse con il compito di tagliare i nastri ?) ma irragionevilmente privo del potere di supplenza.
    Sosteneva Cicerone; ad penitendum properat qii cito iudicat.
    Si pente presto chi giudica troppo frettolosamente!!

  • Vinny (utente non verificato)

    Gli specchi sono tanti su cui arrampicarsi!

  • franco (utente non verificato)

    MI pare una questione semplicemente di lana caprina. Se il Presidente del Consiglio determina la commissione di prevalenza (diciamo così) o addirittura promuove la riunuine congiunta ecc ecc. Quindi la domanda perta è più correttamente..Può il Presidente del Consiglio comunale accertare la comissione prevalente o addirittua riunirne più d’una congiunte? mi sembra che proprio l’interpretazione letterale lo dica in maniera affermativa.- Poi il ruolo delle opposizioni rimane quello di controllare le decisioni prese se o meno mell’interesse della città!

    • Luigi Acella (utente non verificato)

      Certamente può riunire commissioni congiunte ma non può convocarle.

  • carluccio (utente non verificato)

    ma la vera domanda è, la cittadinanza se ne cale qualcosa di questi bizantinismi?
    è chiaro che quando sta il re, non parla il vicere, ma quando il re non c’è o è impedito, allora il vicere ne assume le funzioni. è chiaro, no?