Staccò l’orecchio a morsi per l’auto parcheggiata male, la replica degli avvocati della vittima

Panorama di Andria
«La difesa dell’imputato non ha assolutamente fatto alcun riferimento a queste asserite ingiurie, minacce o aggressioni che la persona offesa avrebbe posto in essere»
«Non corrisponde al vero la circostanza secondo cui in appello la difesa dell’imputato ha fatto emergere che “lo stesso aggressore, a sua volta, fu ingiuriato, minacciato e subì violenza fisica”».
Replicano così gli avvocati Valerio Ruta e Antonio Loconte, legali del 46enne coratino cui lo scorso 24 novembre un 59enne andriese ha staccato l’orecchio a morsi nel corso di una lite per un’auto parcheggiata male. In secondo grado quest’ultimo è stato condannato a 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione, vedendo, dunque, dimezzata la pena prevista dal Tribunale di Trani.
«Sembrerebbe – spiegano gli avvocati – che la condanna ad una pena meno aspra rispetto a quella del primo grado sia dipesa anche (se non addirittura soprattutto) da una sorta di attenuazione della responsabilità dell’imputato proprio di virtù di queste asserite ingiurie, minacce e violenze fisiche che la vittima avrebbe posto in essere. Così non è. Come si legge nella sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Bari – ove non si parla affatto della condotta della persona offesa –, infatti, la difesa dell’imputato, nell’udienza del giorno 04/07/2024, non ha assolutamente fatto alcun riferimento a queste asserite ingiurie, minacce o aggressioni che la persona offesa avrebbe posto in essere: la difesa dell’imputato ha, infatti, soltanto rinunciato a tutti i motivi di appello relativi al merito della vicenda – ivi compresa una istanza di rinnovazione istruttoria atta a fornire una diversa versione dei fatti – cristallizzando, in questo modo, la responsabilità penale dell’aggressore e limitando, nel contempo, le proprie doglianze al solo trattamento sanzionatorio».
«Tale scelta difensiva – aggiungono – ha permesso di ottenere l’accoglimento dei motivi d’appello che residuavano dopo la copiosa rinuncia, e cioè quelli relativi all’entità della pena. Più precisamente i motivi accolti sono soltanto quello inerente all’applicazione della recidiva, disapplicata in quanto in primo grado era stata erroneamente ritenuta specifica dal Giudicante e anche in virtù dell’oggettiva risalenza dei precedenti penali dell’imputato, nonché il motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche. Queste ultime erano, peraltro, già state concesse con la sentenza di primo grado in regime di equivalenza rispetto alla contestata circostanza aggravante dell’aver agito per futili motivi».
«Con la sentenza di secondo grado – precisano ancora – è stata concessa la prevalenza delle ridette attenuanti generiche rispetto all’aggravante in quanto il comportamento processuale dell’imputato, scrivono i Giudici della Corte Appello, è da ritenersi collaborativo in virtù del fatto che ha fin da subito ammesso le proprie colpe, tant’è che ha immediatamente adempiuto alle obbligazioni civili sancite nella sentenza del GUP di Trani e, dopo l’impugnazione, ha operato una considerevole rinuncia ai motivi di appello. Solo per tali ragioni l’imputato è stato ritenuto meritevole di una pena più mite rispetto a quella del primo grado».
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