La sentenza

Revoca reddito di cittadinanza, straniero vince in tribunale: «Sufficiente la residenza effettiva»

Giuseppe Di Bisceglie
Giuseppe Di Bisceglie
Tribunale
Il caso di un cittadino straniero residente a Corato al quale l'Inps aveva richiesto la restituzione di 18mila euro. La sentenza è tra le prime in Italia
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Una sentenza che fa giurisprudenza e che fa chiarezza su un aspetto controverso per il godimento del diritto del reddito di cittadinanza da parte di persone straniere residenti in Italia. È la sentenza numero 255 del 2023, tra le prime in Italia, pronunciata dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Trani che ha accolto il ricorso di un cittadino straniero, percettore del reddito di cittadinanza, al quale l’Inps aveva richiesto la restituzione di un importo di poco superiore ai 18mila euro poiché – stando alla contestazione – privo del requisito di residenza decennale in Italia.

Il cittadino straniero, difeso dagli avvocati Salvatore Lotito e Riccardo Di Bari, ha impugnato la richiesta dell’Inps dinanzi al Tribunale che ha accolto il suo ricorso, dimostrando invece di risiedere in Italia da ben oltre 10 anni, sebbene non fosse iscritto da subito nei registri dell’anagrafe del Comune di Corato.

La difesa del cittadino straniero, attraverso la produzione di alcune prove documentali tra cui l’estratto contributivo e anche il codice fiscale del lavoratore straniero, emesso già nel 2007, ha fatto valere il principio per cui la presenza stabile del cittadino straniero in Italia rappresenta il soddisfacimento del requisito di residenza decennale (con gli ultimi due anni in via continuativa) nel territorio italiano.

Nelle motivazioni della sentenza, la giudice Angela Arbore, ha rilevato come «la nozione di residenza è fissata dall’art. 43, comma 2 del codice civile che la identifica con il luogo in cui la persona ha la dimora abituale». Pertanto non ha rilevanza il fatto che il cittadino straniero si sia iscritto all’anagrafica comunale più in avanti nel tempo rispetto alla sua effettiva residenza.

Quella  del Tribunale di Trani rappresenta una delle pochissime sentenze emesse dai tribunali italiani in merito a vicende analoghe e apre la strada alla risoluzione di un numero cospicuo di controversie che impegnano l’Inps nei confronti di cittadini stranieri che non risultano iscritti alle anagrafiche comunali da almeno un decennio.

 

sabato 18 Febbraio 2023

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carluccio
carluccio
1 anno fa

l’inps che chiede il rimborso di 18mila euri ad uno straniero … come dire il carnevale eterno …

Beatrice
Beatrice
1 anno fa

Veramente congratulazioni.a me respinto perché ho dato dimissioni al lavoro x problemi di schiena 6 vertebre con protrusione L2 L3L4L5 S1.sono da sola disoccupata.como faccio con 62 anni andare avanti.complementi a questo straniero.

carluccio
carluccio
1 anno fa
Rispondi a  Beatrice

cara beatrice, ti ricordi quella canzone di de gregori, “adelante” mi pare si chiami, ad un certo punto diceva che l’italia è quel paese che confonde la giustizia con il carnevale … e come vedi siamo pienamente in tema …

franco
franco
1 anno fa
Rispondi a  carluccio

invece di metterla sul ridere cari amici date una mano a BEATRICE, CITTADINA DI CORATO! le istituzioni cittadine e anche le organizzazioni sociali con le varie aziende non si nascondano sotto la sabbia. adesso vediamo in quanti rispondono- forza BEATRICE FATTI VALERE

F.L
F.L
1 anno fa
Rispondi a  carluccio

Condivido l’Italia la giustizia gira al contrario mi dispiace per la signora Beatrice

Ss ss
Ss ss
1 anno fa

L’integrazione prima di tutto ,reciterebbe chi froda…….e sfrutta

Carlo Figliolia
Carlo Figliolia
1 anno fa

In tema di previdenza e assistenza per il riconoscimento dei propri diritti non è necessario rivolgersi ad un legale e fare ricorso all’Inps ma è sufficiente rivolgersi ad un Caf .