Ulivi
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La cartografia

Ulivi monumentali, si allunga l’elenco degli esemplari censiti. A Corato sono 32

Giuseppe Cantatore
Giuseppe Cantatore
L’elenco regionale degli ulivi monumentali è stato aggiornato dopo il vaglio della Commissione Alberi Monumentali del Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana della Regione Puglia che censisce gli esemplari che rispondono ai requisiti di monumentalità
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Sono 347.578 gli ulivi monumentali con la carta d’identità – un codice di identificazione univoco attribuito ad ogni esemplare – per tutelare un patrimonio inestimabile della Puglia. L’elenco regionale degli ulivi monumentali si è allungato dopo il vaglio della Commissione Alberi Monumentali del Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana della Regione Puglia che censisce gli esemplari che rispondono ai requisiti di monumentalità.

Secondo la cartografia realizzata dalla Regione, a Corato gli ulivi censiti sono 32: 8 si trovano in contrada Lama del merlo, uno in contrada Torre nuova (entrambe verso Trani), mentre ben 23 sono in contrada Seconda Difesa comunale, verso la murgia. Tutti questi esemplari sono inquadrati come “Ulivi Monumentali provvisori introdotti con la deliberazione regionale 1993/2022“.

Gli ulivi plurisecolari sono custodi della nostra storia. La Regione Puglia con la legge regionale 14/2007,tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale.

Il carattere di monumentalità può essere attribuito quando l’ulivo abbia un accertato valore storico-antropologico o un tronco con determinate dimensioni e/o particolari caratteristiche della forma e per la vicinanza a beni di interesse storico-artistico, architettonico, archeologico riconosciuti.

La legge regionale vieta il danneggiamento, l’abbattimento, l’espianto e il commercio degli alberi di ulivo monumentale. Per motivi di pubblica utilità o per piani attuativi di strumenti urbanistici ubicati nelle zone omogenee B e C e con destinazioni miste alla residenza, nonché per aree di completamento (zona B) ricadenti nei centri abitati delimitati ai sensi del Codice della strada sono previste deroghe a tali divieti, previa acquisizione del parere della Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali. È in ogni caso vietato destinare e trasportare le piante per scopi vivaistici e/o ornamentali.

Chiunque violi tali norme viene punito con una sanzione amministrativa da un minimo di euro 3 mila a un massimo di euro 30 mila per ogni pianta interessata, sino a un massimo di euro 250 mila.

sabato 11 Febbraio 2023

(modifica il 12 Febbraio 2023, 9:33)

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