Cronaca

Palazzo Gioia, la Corte di Cassazione respinge il ricorso del Comune

La Redazione
Palazzo Gioia
I giudici hanno ritenuto infondati entrambi i motivi su cui si basava il ricorso e hanno condannato l'Ente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione. L'immobile resta quindi al signor Giovanni Roberto
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La Corte suprema di Cassazione ha rigettato l’ultimo ricorso proposto dal Comune di Corato sull’acquisto di Palazzo Gioia, confermando quindi che la proprietà dell’immobile resta al signor Giovanni Roberto.

Il Comune si era costituito in giudizio dinanzi alla Suprema Corte nell’ottobre 2018 per impugnare la sentenza del Consiglio di Stato il quale, nel luglio di quello stesso anno, stabilì appunto che Palazzo Gioia dovesse tornare di proprietà di Roberto.

Con la sentenza pubblicata oggi, i giudici hanno ritenuto infondati entrambi i motivi su cui si basava il ricorso del Comune e hanno condannato l’Ente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.

Si tratta dell’ultima decisione di una battaglia giudiziaria iniziata ben 13 anni fa.

I fatti risalgono al 2007, quando il signor Giovanni Roberto acquistò lo storico immobile, venendo però scavalcato dal Comune che – con una delibera di consiglio comunale – decise di far valere il diritto di prelazione riservato agli enti pubblici e di acquisire l’immobile per 900mila euro per destinarlo a “contenitore culturale”.

Nel 2010 l’atto del Comune venne annullato “per difetto di motivazione” dal Consiglio di Stato cui il sig. Roberto si rivolse per far valere le proprie ragioni.

Nel dicembre dello stesso anno, il Comune decise allora di rinnovare il diritto di prelazione per l’acquisto dell’immobile attraverso una nuova delibera di consiglio comunale. Ma Roberto si oppose anche a questo provvedimento e propose un duplice ricorso, sia al Tar Puglia che al Consiglio di Stato. Quest’ultimo, tre mesi dopo, diede ragione al Comune in merito al giudizio di ottemperanza.

Nel ricorso al Tar Puglia, invece, ebbe la meglio Giovanni Roberto il quale eccepì che l’atto di rinnovo della prelazione «avrebbe dovuto essere adottato e notificato all’alienante ed all’acquirente entro 60 giorni dalla pubblicazione o notifica della sentenza del Consiglio di Stato. Invece, la sentenza di secondo grado recante l’annullamento della prima prelazione risulta pubblicata il 26/7/10 e notificata al Comune presso il domicilio eletto l’11/8/10 nonché presso la casa comunale il successivo 12/8; la delibera gravata è stata adottata il 16/12/10 e notificata il successivo 27/12» oltre quindi il termine indicato.

Il Comune decise quindi di impugnare la sentenza del Tar dinanzi al Consiglio di Stato. Ma quest’ultimo, come detto, nel luglio 2018 respinse il ricorso di Palazzo di città e ribadì che la proprietà dell’immobile spettasse a Roberto.

L’ultimo atto, consumato di fronte alla Corte di Cassazione, ha confermato ancora una volta tale decisione.

In tutto questo, il Comune ha restaurato l’immobile e lo ha inaugurato il 3 dicembre 2016.

mercoledì 1 Aprile 2020

(modifica il 21 Luglio 2022, 4:57)

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Un cittadino
Un cittadino
4 anni fa

Wow che colpo! Complimenti a Gì…. Pe…..ne che ci ha fatto spendere 2 milioni e chissà se ci sono altri danni..immagino di sì tipo le spese legali..adesso che servono soldi davvero per chi non può mangiare..arriva nel momento giusto..spero che paghi il danno erariale che ha fatto lui e i consiglieri dell’epoca..andrà tutto bene….come sempre per i politici..auguri…alle prossime elezioni e buonanotte ai senatori

Salvatore Patruno
Salvatore patruno
4 anni fa

Ripeto le stesse parole dall'ora date a cesare quel che di cesare sei un grande Giovanni per non aver mollato.

Gina Micettina
Gina Micettina
4 anni fa

Questi “politici” con i conti correnti ben pieni dovrebbero pagare di tasca loro le incapacità amministrative. È a dir poco vomitevole tutto ciò, soprattutto in un periodo (da almeno 2 anni a sta parte) così nefasto. Vergogna!

nerdrum
nerdrum
4 anni fa

Totò nel 1950 nel film “47 morto che parla” già ci anticipava come sarebbe finita, ripetendo come in un mantra… “e io pagooo!!! DANNO ERARIALE? Anche in questo caso ci viene in aiuto Totò, con il suo “ma mi faccia il piacere!!!”

salvatore di gennaro
salvatore di gennaro
4 anni fa

Non conosco i particolari del caso in oggetto, ma se le cose sono andate come descritte, non credo sia il caso di addossare le colpe solo ad una persona, il cui torto maggiore, secondo me, è stato quello di circondarsi di nullità. Forse qualche voto in meno, e questo vale in generale, è più opportuno di una persona inconsistente ma che porta suffragi, dato che la cosa poi non promette sviluppi positivi per la città.

franco
franco
4 anni fa

ritengo giunta la fine della degna questioned'onore tra il COMUNE e il Sig.ROBERTO ma adesso le migliorie chi le rimborsa? se il Comune ha agito in buona fede ritengo che il legittimo proprietario-definitivo(?)- si accollerà il debito? o se non gli aggradano pretenderà che venga ridato il palazzo come prima….bel quesito