Il commissario straordinario: «I cittadini osservino scrupolosamente le misure previste»

La Redazione
Il commissario prefettizio Paola Bianca Maria Schettini

​Il Comune di Corato rilancia le disposizioni emanate nel decreto del governo e nell’ordinanza regionale sull’emergenza Coronavirus

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Il Comune di Corato rilancia le disposizioni emanate nel decreto del governo e nell’ordinanza regionale sull’emergenza Coronavirus.

Con una nota diffusa questa mattina, il commissario straordinario, Paola Bianca Maria Schettini, invita tutti i cittadini ad osservare scrupolosamente le misure previste dal DPCM 08nmarzo 2020 ed in particolare modo l’art. 2 che di seguito si riporta.

ART. 2n(Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersindel virus COVID-19)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorionnazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvoltonpersonale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenzialino di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia delnpresente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quellincinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo,ndiscoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso dinviolazione;

d) è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolon101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaion2004, n. 42;ne) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di farnrispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione dellansospensione dell’attività in caso di violazione;

f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della letteranprecedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misurenorganizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate oncomunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza dinsicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svoltinin ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento deinpredetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti,nall’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la npresenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo delnproprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere ilnrischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti glinaccompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere,nsvolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sononammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto dellandistanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1, lettera d);

h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 delndecreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine engrado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese lenUniversità e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsinprofessionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dallenscuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative andistanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’eserciziondi professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsindi formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioninsanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa endell’economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cuinall’allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersinqualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;

i) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidatene le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastichendi ogni ordine e grado;

l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativinper l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nellenscuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notificanobbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990,npubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore ancinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga allendisposizioni vigenti;

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivitàndidattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo allenspecifiche esigenze degli studenti con disabilità;

n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, perntutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono esserensvolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università enIstituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;nle Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità,nassicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relativenmodalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogninaltra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento delnpercorso didattico;

no) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita per le esigenze connesse all’emergenzansanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche oncurriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale encoreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza,nindividuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo allenspecifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano,nladdove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, ilnrecupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra provano verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorsondidattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sononcomputate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relativenvalutazioni;

p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa deindipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifichendiverse indicazioni del personale sanitario preposto;

q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenzensanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali pernanziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitariandella struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibilintrasmissioni di infezione;

r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggion2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui allandeliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogninrapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionatendisposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi dininformativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti innvia telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sitondell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodindi congedo ordinario o di ferie;

t) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che nonnhanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’articolon1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraion2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30naprile 1992, n. 285;

u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con ilncoordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, lenarticolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero dellangiustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitarinelaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute,ni nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casinsintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti,nraccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzionendomiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga nalla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può esserenautorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto unandistanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o dinmodificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri,nvalutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

v) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali danevitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristichendei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tranloro di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili enreligiose, ivi comprese quelle funebri;

z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti allanmisura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Si invita inoltre ad osservare scrupolosamente l’Ordinanza del Presidentendella Giunta Regionale dell’8 marzo 2020, che nel dispositivo recita:

Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Puglia con decorrenza dalla datandel 07/03/2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena,nParma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova,nTreviso, Asti e Alessandria, hanno l’obbligo:

di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovveronal pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio dinsanità pubblica territorialmente competente;n• di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendonlo stato di isolamento per 14 giorni;

di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; in caso dincomparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicinangenerale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblicanterritorialmente competente per ogni conseguente determinazione.n La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà lenconseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce piùngrave reato).

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Commenti

  • Maria vitale (utente non verificato)

    Sapete da noi c è tanta gente ignorante tanto ignorante che pensano che tutta sta storia sia una montatura ….ma io non ritengo di essere meglio di loro ma per lo meno sono ragionevole quindi io sono del parere che le buone abitudini dovremmo averle gia ma e sempre meglio prevenire che curare cosi io ribadisco per me l invito ad avere un certo comportamento non mi pesa sono le persono ignoranti che per loro e un peso farlo

  • Rosito nunziata (utente non verificato)

    Vogliamo sapere la situazione del covid 19 a corato! Quanti casi ci sono?