Bonus bebè, per richiederlo c’è tempo fino al 27 luglio

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Previsti 1.920 euro all'anno per le famiglie con Isee non superiore a 7mila euro annui, 960 euro per chi ha Isee non superiore a 25mila euro annui. Bonus valido per chi ha figli nati o adottati tra il 1° gennaio e il 27 aprile 2015
L’articolo 1 della lgge di stabilità per il 2015 ha previsto, per ogni figlio nato o adottato tra il primo gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, un assegno annuo di 960 euro da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dell’ingresso in famiglia di un figlio adottato.
A ricordarlo è l’associazione civile “Comunità dei braccianti” settore “servizi e assistenza sociale”.
L’assegno annuo può essere richiesto dal genitore in possesso di un Isee non superiore a 25mila euro annui. Per i nuclei famigliari in possesso di un Isee non superiore a 7mila euro annui, l’importo annuale dell’assegno è pari a 1.920 euro.
Il genitore presenta la domanda di assegno, una sola volta, per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017. Mentre va consegnata ogni anno la Dichiarazione sostituiva unica, benché la domanda sia di regola unica per ciascun figlio.
La domanda per i figli nati o adottati tra il primo gennaio 2015 e il 27 aprile 2015, deve essere presentata all’Inps entro il 27 luglio 2015, cioè entro i 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di stabilità, esclusivamente in via telematica.
La domanda di assegno va presentata entro e non oltre 90 giorni dalla nascita o dall’ingresso in famiglia di un figlio adottato. L’assegno è erogato per massimo 36 mensilità che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia e decorre dal mese di presentazione della domanda.
«Gli interessati possono chiedere ulteriori informazioni e ricevere assistenza, dall’ufficio dell’Associazione, che ha sede in via Cairoli 50, nei giorni feriali dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20» precisa il presidente generale Giuseppe Scaringella.
La domanda per ottenere l’assegno deve essere presentata dal genitore, anche affidatario, in possesso di alcuni requisiti:
Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo (di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251);
Residenza in Italia;
– Convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune (art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223);
– Isee del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all’anno;
– Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), secondo le nuove regole introdotte dal Dpcm n° 159/2013, che scade il 15 gennaio dell’anno successivo a quello della presentazione di una nuova Dsu.
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.
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