Palazzina di via Sant’Elia, secondo il parere legale «è tutto in regola». I dubbi del dirigente

Commissione urbanistica

Per il prof. Loiodice «il proprietario ha diritto di utilizzare gli immobili di sua proprietà all'interno della destinazione di zona urbanisticamente stabilita ad uffici». Bucci all'attacco: «parere inutile»

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Nuovi sviluppi per la vicenda della palazzina di via Sant’Elia. Durante la seduta della commissione urbanistica svolta lo scorso venerdì su richiesta dei commissari di Progresso comune Bucci, Fiore e Loizzo, il dirigente del settore urbanistica, Colaianni, ha dato lettura del parere legale chiesto all’esperto esterno, l’avvocato Aldo Loiodice.

L’edificio – che dal 22 dicembre 2005 al 31 dicembre 2011 ha ospitato diversi uffici comunali e da alcune settimane è sede di uno sportello bancario – è attualmente al centro di un procedimento avviato dal dirigente comunale all’urbanistica per “utilizzo non conforme alla destinazione d’uso” e di una denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Trani, oltre che di un vivace dibattito politico.

La vicenda, com’è noto, ruota attorno alla destinazione d’uso dell’immobile. A conclusione della sua disamina, il prof. Loiodice afferma che «Cannillo, proprietario della palazzina, ha diritto di utilizzare gli immobili di sua proprietà all’interno della destinazione di zona urbanisticamente stabilita ad uffici».

«In merito alla legittimità della pratica lei che cosa ci dice?» ha chiesto Renato Bucci a Colaianni nel corso della commissione.

«Nulla» ha risposto il dirigente. Al momento, quindi, gli uffici del Comune non hanno una posizione sulla legittimità della procedura, secondo Bucci.

«Non mi limito a seguire solo quello che dice Loiodice – ha recisato Colaianni – ma sto cercando di leggere tutto quello che posso sull’argomento. La questione è molto controversa e variegata».

«Rispetto alle problematiche “compatibilità fra ufficio pubblico-ente pubblico” e “banca come ufficio di interesse” – ha aggiunto il dirigente incalzato da Bucci su “cosa è controverso”  – c’è il fatto particolare che l’edificio è stata realizzato con una componente di un’area di proprietà demaniale ceduta con una certa finalità. Voglio capire bene che incidenza abbia questa cosa su tutto il procedimento».

Ad oggi, alla domanda “è lecito l’insediamento di una banca in quei locali?” Colaianni risponde che «in questo momento non lo so dire. La convenzione parte dal presupposto delle finalità. Per la costruzione non sono stati pagati degli oneri perchè la palazzina è stata destinata a uffici pubblici. Se l’utilizzo dell’edificio non è più ad interesse pubblico ma privato, vanno pagati gli oneri».

Per il momento l’amministrazione non assume una posizione politica. 

«Attendiamo che la questione si concluda prima a livello tecnico e dirigenziale così come previsto dalla legge» ha affermato l’assessore all’urbanistica Luigi Perrone.

Ecco, più nel dettaglio, i passaggi principali del parere legale.

Il quesito del settore urbanistica. A Loiodice, viene chiesto un parere sul profilo urbanistico-edilizio relativo all’istanza protocollata al Comune di Corato in data 5 settembre 2014 dal proprietario della palazzina, Francesco Cannillo. Secondo quanto dichiarato da Colaianni il parere di Loiodice è arrivato tramite mail il 27 ottobre mentre l’incarico è stato formalmente il 30 dello stesso mese.

Con la sua missiva Cannillo chiedeva al municipio (anche attraverso apposita delibera di giunta) di «prendere atto o di dichiarare la compatibilità tra la destinazione urbanistica impressa dal Peep e la destinazione d’uso sia ad uffici pubblici che ad uffici per attività di pubblico interesse» della palazzina di via Sant’Elia.

«Il problema posto dall’istanza del sig. Cannillo – risponde Loiodice – si articola (ed oscilla) tra il profilo della destinazione di zona e quello della destinazione d’uso dell’immobile edificato in forza della concessione edilizia n. 224/2000 rilasciata dal Comune di Corato in data 13.12.2000 e successiva variante n. 153co2 del 22.08.2002».

Le questioni da affrontare. Richiamate le varie delibere e concessioni, Loiodice sottolinea che per risolvere le questioni giuridiche occorre esaminare: «quale sia la destinazione di zona vigente ed applicabile; quale sia la legittima destinazione d’uso dell’immobile riveniente dalle disposizioni contenute nelle delibere, nelle convenzioni e nelle prescrizioni della concessione edilizia; se di fronte ai vincoli suddetti, ove validi ed efficaci, possa operarsi una modifica della destinazione d’uso attuale in conformità alla richiesta del sig. Cannillo».

Destinazione di zona. Loiodice ripercorre le varie tappe per arrivare alla variante del Peep deliberata in consiglio comunale il 15 marzo 1997 in cui si stabiliva «la destinazione ad uffici» e che «una possibilità di intervento dei privati proprietari dei suoli fosse ammissibile, con progetti la cui approvazione veniva affidata alla Giunta Municipale unitamente allo schema di convenzione».

«Per effetto di tale variante – prosegue Loiodice – al suolo è stata impressa la destinazione di zona ad “uffici”, senza alcuna specificazione. L’immobile realizzato dal sig. Cannillo è perfettamente conforme alla destinazione di zona. L’uso dell’immobile attualmente proposto al Comune, come é evidente, non appare assolutamente in conflitto con la destinazione di zona, in quanto questa non si riferisce solo ad uffici pubblici ma ad uffici in genere».

Convenzione stipulata tra Cannillo e il Comune. Dal testo emergono alcuni «profili di tipo contrattuale e non urbanistico». In particolare la convenzione prevedeva che parte dell’immobile fosse occupato da uffici comunali o, in mancanza, da un ente pubblico indicato dal Comune di Corato. «Va precisato – scrive Loiodice – in primo luogo, che la convenzione stipulata dal Comune non più è applicabile in quanto essa prevedeva che il Comune dovesse indicare un ente pubblico per la locazione dell’immobile, ma quest’impegno riguardava solo il caso in cui il Comune non avesse preso in locazione l’immobile stesso.

La convenzione nulla prevedeva per quanto riguarda il presente caso, non disciplinato e concernente la parte di immobile lasciata libera dal Comune, che rientra nella disponibilità del proprietario e che può essere data in locazione in conformità alla destinazione di zona e, cioè, può essere data in locazione per uffici».

Uffici pubblici oppure no. «La questione – afferma Loiodice – è superata dall’impossibilità di applicazione della convenzione che, sul punto, nulla prevede per la fase successiva al rilascio dell’immobile da parte del Comune. Sta di fatto che, comunque, la destinazione d’uso originaria può essere modificata, oggi, anche in virtù della legge che si chiama “Sblocca Italia”».

La banca come edificio di interesse pubblico. «Viene meno tutta la disamina concernente la natura di ente pubblico della banca. Non è ente pubblico – sentenzia Loiodice – non ne ha le caratteristiche peculiari e non risulta istituita legge. Al tempo stesso è un ente di pubblica rilevanza per i servizi che svolge, che sono di interesse pubblico».

Questa parte del parere sembra suffragare la posizione di Bucci secondo cui «è inutile spendere dei soldi dei cittadini (circa 4.500 euro, ndr) per una risposta che si poteva ottenere anche attraverso le professionalità presenti all’interno degli uffici comunali». 

La nota del 25 giugno scorso firmata dal dirigente Colaianni è però condivisibile – secondo Loiodice – nella parte in cui stabilisce che la modifica della destinazione d’uso «deve passare attraverso l’approvazione dello stesso organo (la Giunta comunale) che approvò la convenzione con Cannillo». Su questo aveva puntato anche Tommaso Loiodice – presidente della commissione urbanistica – che manifestava la necessità di aggiornamento della convenzione attualmente in essere.

Cambio di destinazione d’uso. «È opportuno – conclude Aldo Loiodice – che la modifica di destinazione d’uso esaminata ed venga  accolta dalla Giunta Comunale che, peraltro, non potrebbe sottrarsi all’accoglimento, per la semplice ragione che il nuovo uso avviene all’interno della stessa categoria funzionale di cui al comma 1 dell’art. 23 del Testo unico dell’edilizia.

Va infine precisato che il soggetto legittimato a richiedere il cambio di destinazione d’uso è, ai sensi dell’art. 11, comma 1 e 23, comma 1, solo “il proprietario dell’immobile o chi ne abbia titolo”. Nel caso di specie la domanda proviene dal proprietario dell’immobile e, pertanto, non vi è alcun dubbio che essa sia procedibile, debba essere esaminata e possa essere valutata positivamente sulla base delle motivazioni e considerazioni sopra esposte».

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