Niente più certificato di “sana e robusta costituzione”, le novità sulla normativa

La Redazione
Visita medica

«Con l’inizio dell’anno scolastico – dicono medici di famiglia e pediatri – ci vengono richiesti i certificati per svolgere attività sportiva sia nell’ambito scolastico che in quello privato, ma la normativa è cambiata»

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Il certificato di “sana e robusta costituzione” non serve più, almeno a scuola. La novità arriva a seguito di vari provvedimenti legislativi che hanno modificato – almeno in parte – la normativa vigente.

«Con l’inizio dell’anno scolastico e la fine dell’estate – dicono i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta – ci vengono richiesti i certificati per svolgere attività sportiva sia nell’ambito scolastico che in quello privato».

E’ utile invece – soprattutto per scuole e palestre – conoscere l’aggiornamento delle normative. Stando a quando dicono i medici «non è necessaria alcuna certificazione medica per le lezioni di educazione fisica: sono da considerare materia curriculare. E la stessa cosa vale per le attività ginnico-motorie, anche extra curriculari, svolte nella scuola dell’infanzia e primaria poichè hanno carattere ludico-motorio».

Rimane invece necessario il certificato per attività sportiva non agonostica nei casi di partecipazione alle fasi provinciali e regionali dei Giochi sportivi studenteschi e alle attività parascolastiche. «In questi casi – sottolinea il medico Paolo Mangione – la richiesta di certificazione deve essere effettuata su apposito modulo, firmato in originale dal dirigente scolastico, dove sia esplicitata l’attività che l’alunno frequenterà.

Questi certificati sono gratuiti, hanno la validità di un anno dalla data di rilascio e richiedono l’anamnesi, la visita e un elettrocardiogramma a riposo (effettuato almeno una volta nella vita) che deve essere registrato nella cartella del soggetto».

«Le certificazioni per attività fisica qualunque essa sia – tiene a precisare Mangione – se da un lato non sono un mero atto formale ma l’atto finale di una valutazione medica complessiva, dall’altro non scaricano di responsabilità chi (insegnanti e allenatori per esempio) ha l’obbligo di porre in essere tutte le attenzioni del caso durante qualsiasi attività fisica».

Passando all’ambito non scolastico, va detto che non è richiesta alcuna certificazione medica per lo svolgimento di un’attività ludico-motoria come stabilito dal cosiddetto “Decreto fare”.

«Spesso si sta verificando che la certificazione venga richiesta» ammette Mangione.

«In tal caso per il rilascio bisogna rifarsi al Decreto Balduzzi del 14 aprile 2013. In esso si stabilisce che il certificato di idoneità all’attività ludico motoria può essere rilasciato da qualsiasi medico abilitato all’esercizio della professione a uomini di età inferiore a 55 anni e donne fino a 65 anni. Il rilascio del certificato – che ha validità è biennale – può avvenire solo in assenza di evidenti patologie e fattori di rischio emergenti alla visita o riferiti in anamnesi. In tal caso non è necessaria l’effettuazione dell’elettrocardiogramma».

Nel caso di soggetti con anamnesi nota per almeno due fattori di rischio tra quelli riportati nell’allegato del decreto (ipertensione arteriosa, elevata pressione differenziale nell’anziano, uomini over 55 anni e donne over 65 ann, fumo, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, alterata glicemia a digiuno o ridotta tolleranza ai carboidrati, diabete di tipo 2 compensato, obesità addominale, familiarità per patologie cardiovascolari, fattori di rischio ritenuti rilevanti dal medico certificatore) la certificazione può essere rilasciata solo da medici di medicina generale (mmg), pediatra di libera scelta (pls), medico specialista in medicina dello sport. E’ obbligatorio l’elettrocardiogramma e il certificato ha validità è annuale.

«In caso di patologie croniche conclamate diagnosticate (es. cardiologiche, pneumologiche, neurologiche, oncologiche in atto, diabete tipo 1 o tipo 2 scompensato) – prosegue Mangione – andranno richiesti esami e consulenze specifiche secondo giudizio clinico. Il rilascio può essere effettuato da mmg, pls, specialista in medicina dello sport, specialista di branca. La validità può essere annuale o inferiore, secondo giudizio clinico. Tale certificato è a pagamento a tariffa libero professionale.

Per chi invece svolge attività organizzate dal Coni, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, che non siano considerati atleti agonisti è richiesto il certificato per attività sportiva non agonistica.

Come nell’ambito scolastico, questo certificato richiede anamnesi, visita ed ecg almeno una volta nella vita (nel caso di soggetti con età superiore a 60 anni o con patologie conclamate la periodicità è annuale e, se il medico lo ritiene, si possono rendere necessari ulteriori accertamenti o visite specialistiche). La documentazione – conclude Mangione – va conservata dal medico certificatore per la durata del certificato che è annuale».

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Commenti

  • sother (utente non verificato)

    La laconicità intelligente è amica della chiarezza: l’articolo è un po’ troppo lungo, ma mi sembra di aver capito che il certificato del medico curante, almeno a scuola, serva nel caso in cui l’alunno NON sia in grado di svolgere attività fisica (ma questo esisteva anche prima), e non al contrario. Diversa cosa è invece per chi, fuori dall’ambito scolastico e volontariamente, desideri svolgere qualunque tipo di attività fisica non gestita da lui stesso (ad es. palestra, nuoto in struttura pubblica ecc.). Ma anche in questo caso dovrebbero essere il buon senso e la logica a far decidere e non la normativa. Di leggi ne abbiamo fin troppe …