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Acconto Ici, scadenza prorogata al 5 agosto

La Redazione
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Il termine di scadenza per il pagamenti dell’Ici (Imposta Comunale sugli Immobili) è stato prorogato per il Comune di Corato al 5 agosto prossimo.

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Entro tale data dovrà quindi essere versato l’acconto pari al 50% della somma dovuta per l’anno 2011. Entro la stessa data sarà possibile versare in un’unica soluzione l’imposta complessivamente dovuta.
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rnL’aliquota ordinaria per il corrente anno è del 6 per mille. L’aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale rientranti nelle categorie catastali A1, A8 ed A9, come disciplinate dall’art. 1 comma 2 del D.L. n. 93 del 27 maggio 2008, è del 4,5 per mille con detrazione di 120 euro su base annua.
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rnL’aliquota agevolata per le unità immobiliari oggetto di interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, così come approvato dal Regolamento Comunale con deliberazione di C. C. n. 22 del 28 aprile 2009, è del 4,5 per mille.
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rnPer il corretto adempimento del versamento dell’acconto ICI per l’anno 2011, i contribuenti devono attenersi alle seguenti indicazioni:
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rn1. il pagamento può essere eseguito utilizzando alternativamente:
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rna) il Modello F24 ordinario distribuito da Banche, Agenzie Postali e Concessionari per la Riscossione, o scaricabile dal sito internet http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/. Non è possibile utilizzare il Modello F24 per versare le somme iscritte a ruolo e richieste a mezzo di cartella di pagamento, per I.C.I. da avvisi di accertamento o di liquidazione;
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rnb) un bollettino di versamento in c/c postale n. 11954708 intestato a Comune di Corato – Servizio Tesoreria Tasse e Concessioni comunali. I contribuenti possono ritirarlo dall’Ufficio Tributi a partire dal 13 giugno 2011. Nel momento in cui le entrate comunali, tra cui l’ICI, saranno gestite dalla Società Mista “S. I. x T. – Servizi Innovativi per il Territorio Spa”, saranno fornite le informazioni necessarie sui nuovi conti correnti da utilizzare.
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rn2. il versamento deve essere arrotondato all’unità di Euro, per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;
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rn3. è possibile compensare, anche per annualità diverse, l’I.C.I. a credito con l’I.C.I. a debito, l’I.C.I. a credito con la T.A.R.S.U. a debito e viceversa, presentando apposita istanza all’Ufficio Tributi prima dell’effettuazione della compensazione, ai sensi dell’art. 13 comma 6 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
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rnPer i fabbricati la rendita risultante in catasto, base di calcolo dell’imponibile, deve essere aumentata del 5%. Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° Gennaio 2011. Per le aree fabbricabili per le quali è intervenuto recentemente l’accertamento con adesione del contribuente, il valore imponibile è quello definito con l’Ufficio Tributi.
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rnL’importo fino a concorrenza del quale il versamento dell’I.C.I. non deve essere effettuato è pari a Euro 5,00 (cinquevirgolazerozero) per anno d’imposta. In nessun caso l’importo minimo deve essere inteso come franchigia.
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rnEntro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, va presentata la dichiarazione Ici per gli immobili acquistati o ceduti nel corso dell’anno 2010, di quelli per i quali durante lo stesso anno si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento. 

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I modelli di dichiarazione Ici sono disponibili presso l’Ufficio Tributi del Comune e scaricabili dal sito www.comune.corato.ba.it

giovedì 9 Giugno 2011

(modifica il 27 Luglio 2022, 3:52)

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