Palazzo Gioia diviso tra pubblico e privato. Quali scenari all’orizzonte?

La Redazione
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Al centro di una disputa fra pubblico e privato, resta ancora in sospeso la questione Palazzo Gioia.

La sentenza con cui poco più di tre mesi fa il Consiglio di Stato ha negato al Comune di Corato di esercitare il diritto di prelazione sull’acquisto dell’immobile è infatti soltanto l’ultimo atto di una vicenda nata tre anni fa.

Esattamente nella seduta del 1° marzo 2007, l’amministrazione annunciò di aver acquistato Palazzo Gioia a circa 900mila euro.

L’acquisto da parte del Comune di Corato avvenne grazie all’esercizio del diritto di prelazione, secondo il quale la parte pubblica sarebbe stata preferita a quella privata in virtù della particolare destinazione d’uso da dare all’immobile ovvero, in questo caso, fare di palazzo Gioia la sede del palazzo della “cultura”.

Proprio quest0ultima circostanza consentì al Comune di “scavalcare” l’interesse del signor Giovanni Roberto. anch’egli interessato all’acquisto dell’immobile.

Immediatamente dopo, però, nacque un contenzioso che vide il signor Roberto proporre appello contro il Comune di Corato mediante un ricorso al Tar. E il Tribunale amministrativo regionale dette ragione al Comune di Corato.

Il signor Roberto non si arrese e si rivolse al Consiglio di Stato che, come detto, nei mesi scorsi ha accolto la sua tesi sancendo che «per esercitare il diritto di prelazione era necessario indicare «le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene», così come disposto dall’art. 62, comma 2, del decreto legislativo n. 42/04. «Il generico riferimento all’intenzione di destinare l’immobile “a contenitore culturale” non soddisfa (…) il requisito previsto dalla legge, perchè non indica una specifica finalità di valorizzazione culturale. Si tratta, al contrario, di una espressione generica, astratta, compatibile con una pluralità di utilizzazioni tra loro variegate. Quella formula, quindi (…) non è in grado di dare atto a quella che sarà la finalità di valorizzazione culturale in nome della quale viene sacrificato il diritto del privato».

Ora, da quanto si apprende, l’ultimo atto della vicenda pare essersi consumato nell’invio di una lettera da parte del Sindaco Luigi Perrone al signor Roberto con la quale il primo cittadino comunica di voler insistere nell’acquisizione di palazzo Gioia.

Quali gli scenari possibili, dunque? A formulare un’ipotesi è l’ex consigliere comunale Giacomo De Lillo, .

«Corre voce – scrive De Lillo – che il Sindaco, malgrado la decisione del Consiglio di Stato, voglia insistere nell’acquisto di “Palazzo Gioia”. Lo confermerebbe una nota di siffatto contenuto formalmente inviata al cittadino aggiudicatario dell’immobile all’esito di un’asta giudiziaria.

Trovo arduo avventurarmi sulle procedure che, a giudizio di chi intenderebbe avviarle, consentirebbero il ritorno ad una situazione che prescinderebbe da una decisione definitiva ed inappellabile, ovvero che, sulla base di quest’ultima, consentirebbe la riapertura di un procedimento finalizzato alla conferma della volontà di esercitare il diritto di prelazione sull’immobile.

Provo a pensare che , preso atto del “vizio” insanabile rilevato dal Consiglio di Stato, il Sindaco voglia proporre la revoca, in autotutela, dell’atto consiliare del Marzo 2007 (con il quale, appunto, il Comune decideva di acquistare parte del “palazzo Gioia”), per riproporne un altro, di pari contenuto, emendato dal vizio di illegittimità.

L’art. 21 nonies della Legge n. 241/90, in effetti, riconosce alla Pubblica Amministrazione il potere discrezionale ed eventuale di annullare, in autotutela, un proprio provvedimento.

Dirò quali sono i limiti entro i quali quel potere può essere esercitato, ma, innanzitutto, mi preme sottolineare un aspetto dell’iniziativa del Sindaco.

Com’è noto, la competenza esclusiva all’adozione di un provvedimento di autotutela appartiene all’Organo che lo ha adottato. Come può, allora, il Sindaco, senza una preventiva consultazione della Commissione consiliare competente ovvero della Conferenza dei Capigruppo e comunque prima che il Consiglio comunale si pronunci, assumere una posizione ufficiale e comunicare all’acquirente aggiudicatario del bene che l’Amministrazione provvederà alla rinnovazione dell’esercizio del potere di prelazione?

E’ un ulteriore caso, anche questo, di eccesso di potere al quale induce una interpretazione podestarile della funzione del Sindaco.

Ora, la rinnovazione dell’esercizio del potere di prelazione, come dicevo, comporta il preventivo annullamento, in autotutela, della delibera del Consiglio comunale, provvedimento che deve obbedire alle stringenti condizioni poste dalla Legge e cioè:

a) Tenere conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati;
b) Dispiegarsi entro un tempo ragionevole.
A tal proposito, è opportuno considerare che la delibera del Consiglio comunale è del 13.03.2007 e che per quasi quattro anni l’aggiudicatario della vendita fallimentare ha immobilizzato il consistente importo di 820.000 Euro.

Sarà sufficiente aggiungere che l’art. 61 del D. Lgs. N. 42/2004 assegna allo Stato, alla Regione o all’Ente pubblico territoriale il termine di 60 giorni per l’esercizio del diritto di prelazione: termine che, nel nostro caso, è scaduto nel marzo 2007.

Al di là di ogni possibile sofisma, l’illegittimo esercizio di quel potere equivale, a mio sommesso giudizio, al suo mancato esercizio entro i termini di legge previsti.

Accertata, dunque, l’inosservanza, da parte del Comune, degli stretti limiti stabiliti dall’ordinamento (limiti di ordine temporale e giuridico), non è da escludere che l’aggiudicatario del Palazzo Gioia possa, a questo punto, richiedere, oltre che il pacifico godimento del bene, un risarcimento dei danni procurati e procurandi anche in termini di molestia al “pieno e indisturbato spiegamento dei propri diritti soggettivi”.

Per concludere, il ricorso al diritto di prelazione artistica da parte dell’Amministrazione è sempre utile quando un bene, sottoposto a vincolo di interesse storico-artistico-architettonico, sia oggetto di un qualsivoglia contratto traslativo di proprietà. Questa facoltà, però, va esercitata in modo che il diritto del privato non sia compromesso da atti illegittimi o da comportamenti dilatori o assunti in violazione di termini di legge perentori, come nel caso di specie.

Spiace che, per responsabilità precise, non sia stato possibile acquisire al patrimonio pubblico parte del “Palazzo Gioia”. Il tentativo di correre oggi ai ripari può risultare velleitario, tardivo e foriero di responsabilità, anche patrimoniali, a carico degli Amministratori comunali.

Converrebbe dirottare le somme impegnate per ilo recupero della vecchia sede del Liceo e per dare, finalmente, risposta all’appello della Direttrice e degna sistemazione all’Archivio per la raccolta dei registri scolastici abbandonati presso la sede della Scuola primaria “Cifarelli”».

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Commenti

  • BIGGIANNI (utente non verificato)

    …….RECUPERO DELLA VECCHIA SEDE DEL LICEO, SISTEMAZIONE DELL’ARCHIVIO PER LA RACCOLTA DEI REGISTRI SCOLASTICI ABBANDONATI PRESSO LA SCUOLA “CIFARELLI” ………..O MEGLIO ANCORA SPERPERARLI IL PROSSIMO 31 DICEMBRE INVITANDO UN BIG DELLA CANZONE ITALIANA. QUESTA E’ LA VERA CULTURA A CORATO, ALTRO CHE PALAZZO GIOIA.

  • al65 (utente non verificato)

    Ma chi decide quali sono le priorità per x Corato? E quelli che decidono lo fanno con vera responsabilità, nell’interesse della città, assumendosene pubblicamente la responsabiltà?

  • ciauladore (utente non verificato)

    Egregio al 65 : ma lei scherza , lei pensa di essere in DEMOCRAZIA?