Ici, ecco gli adempimenti per il pagamento

La Redazione
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Entro il 16 luglio prossimo (termine prorogato per il Comune di Corato con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 04 giugno 2010), deve essere versato l’acconto pari al 50% della somma dovuta per l’anno 2010. Entro la stessa data è possibile versare in un’unica soluzione l’imposta complessivamente dovuta.

Parliamo dell’Ici, Imposta comunale sugli immobili, la cui aliquota ordinaria per il corrente anno è del 6 per mille.

L’aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale rientranti nelle categorie catastali A1, A8 ed A9, come disciplinate dall’art. 1 comma 2 del D.L. n. 93 del 27 maggio 2008, è del 4,5 per mille con detrazione di 120 euro su base annua.

L’aliquota agevolata per le unità immobiliari oggetto di interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, così come approvato dal Regolamento Comunale con deliberazione di C. C. n. 22 del 28 aprile 2009, è del 4,5 per mille.

Per il corretto adempimento del versamento dell’acconto ICI per l’anno 2010, i contribuenti devono attenersi alle seguenti indicazioni:

1. il pagamento può essere eseguito utilizzando alternativamente:

a) il Modello F24 ordinario distribuito da Banche, Agenzie Postali e Concessionari per la Riscossione (sportello EQUITALIA E.T.R. S.p.A. di Corato- Via Petrella n. 51 – nei pressi del Teatro Comunale), o scaricabile dal sito internet http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Versamenti . Non è possibile utilizzare il Modello F24 per versare le somme iscritte a ruolo e richieste a mezzo di cartella di pagamento, per I.C.I. da avvisi di accertamento o di liquidazione;

b) un bollettino di versamento in c/c postale n. 88636303 intestato al Concessionario EQUITALIA E.T.R. S.p.A. – CORATO – BARI – ICI. Si precisa che il bollettino prestampato è stato recapitato al domicilio del contribuente dal Concessionario per la Riscossione. I contribuenti che ne fossero sprovvisti possono ritirarlo dall’Ufficio Tributi o dallo Sportello del Concessionario EQUITALIA – E.T.R. S.p.A, sito in Via Petrella n. 51 (nei pressi del Teatro Comunale);

2. il versamento deve essere arrotondato all’unità di Euro, per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;

3. è possibile compensare, anche per annualità diverse, l’I.C.I. a credito con l’I.C.I. a debito, l’I.C.I. a credito con la T.A.R.S.U. a debito e viceversa, presentando apposita istanza all’Ufficio Tributi prima dell’effettuazione della compensazione, ai sensi dell’art. 13 comma 6 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Per i fabbricati la rendita risultante in catasto, base di calcolo dell’imponibile, deve essere aumentata del 5%, per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° Gennaio 2010, infine per le aree fabbricabili per le quali è intervenuto recentemente l’accertamento con adesione del contribuente, il valore imponibile è quello definito con l’Ufficio Tributi.

L’importo fino a concorrenza del quale il versamento dell’I.C.I. non deve essere effettuato è pari a Euro 5,00 (cinquevirgolazerozero) per anno d’imposta. In nessun caso l’importo minimo deve essere inteso come franchigia.

Si informa, inoltre, che entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, va presentata la dichiarazione I.C.I. per gli immobili acquistati o ceduti nel corso dell’anno 2009, di quelli per i quali durante lo stesso anno si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento.

Presso l’Ufficio Tributi del Comune sono in distribuzione gratuita i modelli di dichiarazione I.C.I., che sono, altresì, scaricabili dal sito internet del Comune www.comune.corato.ba.it.

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Commenti

  • fcaras (utente non verificato)

    Perchè non dire che l’ICI sulla prima casa è abolita e precisamente la categoria catastale “A3 – Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia”. Tanto per essere chiari.

  • carlito3110 (utente non verificato)

    Si può non pagarlo anche nel caso in cui per caso siate affiliati alla sancta romana ecclesia..
    c’è chi a questo mondo preoccupazioni come noi non ne ha..e non si capisce ancora per quale arcano motivo..