Assolto dirigente comunale: il “permesso a costruire” era legittimo
E’ terminata con l’assoluzione, per archiviazione del procedimento, la causa penale contro l’ing. Giuseppe Amorese in qualità di dirigente del settore Urbanistica del comune di Corato.
I fatti risalgono al maggio del 2005, quando ad un immobile ubicato in pieno centro storico, tra Largo Aregano e vicoletto Aregano (nei pressi del cinema Alfieri n.d.r.), fu concesso ai proprietari di poter ricostruire, a seguito anche ad una deliberazione del Commissario Prefettizio del 18/07/02.
Il lungo iter burocratico veniva bloccato lo scorso settembre 2008 da un sequestro dell’immobile operato dalla polizia municipale di Corato. Oltre al dirigente del Comune di Corato, venivano indagati anche il proprietario dell’immobile, il progettista e l’esecutore dei lavori, rei secondo l’accusa di aver iniziato i lavori di recupero di iniziativa privata per l’immobile, in difformità da quanto previsto dalle normativa vigenti.
A difesa degli imputati, gli avvocati Michele Quinto e Michele De Benedittis, hanno presentato alla Procura della Repubblica di Trani, una articolata memoria difensiva a dimostrazione che le opere di recupero dell’immobile, non avevano nulla a che fare con la successiva adozione del Piano di Recupero del Centro Storico.
«E’ evidente – scrive l’avv. Quinto difensore dell’ing. Amorese – che anche se l’amministrazione comunale ha adottato il Piano di Recupero del centro Antico, non potevano scattare le norme di salvaguardia, in quanto il piano di recupero di iniziativa privata per l’immobile di Largo Aregano, aveva validità sino alla di approvazione e pubblicazione del suddetto Piano di Recupero dell’intero Centro Antico, entrato in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il 14 febbraio 2008».
Letti gli atti di indagine preliminare, il Pubblico Ministero dott. Giuseppe Maralfa, faceva istanza di archiviazione al G.I.P., Roberto Oliveri del Castillo. “L’immobile in questione – si legge nella richiesta del P.M. – non era classificabile come rudere e quindi poteva essere interessato dall’intervento edilizio dal piano di recupero e dal permesso a costruire”.
Una motivazione avallata anche dal Consulente Tecnico del P.M., l’ing. Ruggiero Carcano e che hanno quindi permesso al giudice Oliveri Del Castillo di emettere il decreto di archiviazione “perché non è possibile sostenere l’accusa in giudizio per la contraddittorietà delle prove raccolte”.
Commenti
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Bravo ING. AMORESE, hai dato una lezione a figure ignoranti protette dal grande capo….a buon intenditor…..piu’ tardi i nomi…..ancora bravo ING. AMORESE…..
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L’archiviazione non è una “ASSOLUZIONE”. Il GIP, ricordo ai non vedenti, ha scritto nella ordinanza che semplicemente “non è possibile sostenere l’accusa in giudizio per la contraddittorietà delle prove raccolte”. Quindi le prove ci sono!
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sai di cosa parli ,Microbit?Il non vedente e non comprendente sei tu! E’ vero che l’archiviazione non è assoluzione,infatti l’archiviazione determina l’impossibilità a sostenere il giudizio,visto che le prove addotte sono state talmente inconsistenti, da convincere il giudice a non proseguire.Quindi il fatto che le prove ci siano, non significa che siano “provanti”….Pensa e connetti il tuo neurone,prima di esprimerti,sputasentenze del ….primo maggio!
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lupo e lupo non si mangiano e callar e callar na z tengn vecchio e pur sempre valido proverbio coratino







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