L’indennità sostitutiva per le ferie non godute

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«Sono un Dirigente Medico di II livello in servizio presso una Azienda Sanitaria Locale ed ho avuto notizia di alcune pronunce del Giudice…
«Sono un Dirigente Medico di II livello in servizio presso una Azienda Sanitaria Locale ed ho avuto notizia di alcune pronunce del Giudice del Lavoro in ordine al riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute ed al risarcimento del danno biologico. Desidererei acquisire maggiori informazioni in merito».
Risponde al quesito l’Avv. Vincenzo Spadavecchia Specialista in Scienze delle Autonomie Costituzionali.
Gentile Lettore, posso confermarLe che recentemente il Tribunale di Trani sez. Lavoro con dispositivo pronunciato all’udienza del 27/11/2008 ha accolto il ricorso di un Dirigente Medico di II livello proposto per il riconoscimento del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Come è noto, il diritto al riposo annuale retribuito, in ragione del primario interesse dell’ordinamento alla tutela dell’integrità psicofisica della persona, riceve ampio riconoscimento da parte dell’art. 36, terzo comma Cost., il quale, sancendone in via generale l’irrinunziabilità, consente di affermare la radicale nullità di qualsiasi atto dismissivo di natura individuale o collettiva.
La disciplina in materia risulta altresì ispirata, in conformità alle ricordate finalità di tutela, al principio della proporzionale maturazione del periodo feriale alla durata del rapporto, la c.d. introannualità.
Giova ricordare che principale finalità del diritto alle ferie è nella reintegrazione delle energie psicofisiche del lavoratore, confermando l’inderogabilità del suo effettivo godimento e l’ammissibilità di una monetizzazione soltanto in caso di “impossibilità oggettiva”.
Il godimento effettivo delle ferie non risponde soltanto all’obiettivo di garantire un adeguato riposo in vista della ripresa dell’attività lavorativa, ma anche alla finalità di reintegrare le energie già impiegate nell’esecuzione della prestazione.
Nel caso specifico in materia di sanità si registrano numerose pronunce del C.d.S tra cui sez, V, 21 settembre 2005 n. 4942 “ il compenso sostitutivo di ferie non godute da parte di un sanitario spetta, solo se, il mancato godimento del periodo di riposo dipende da esigenze di servizio che inducono l’amministrazione a negare le ferie richieste” “Il fondamento del diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute si rinviene nel mancato godimento delle ferie stesse che non sia dipeso dalla volontà unilaterale del lavoratore”. “C.di S. sez. IV 07/06/2005 n. 2964”
Le pronunce della Suprema Corte confermano i suindicati principi “il lavo-ratore con la qualifica di dirigente ha il potere di decidere autonomamente senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro il periodo nel quale godere delle ferie sicchè ove non abbia fruito delle stesse non ha diritto ad alcun indennizzo, in quanto se il diritto delle ferie è irrinunciabile, il mancato godimento imputabile esclusivamente al dipendente esclude l’insorgenza del diritto all’indennità sostitutiva, salvo che il lavoratore non dimostri la ricorrenza di eccezionali ed obiettive esigenze aziendali ostative del godimento” (Cass. Civ. Sez. lav. 24/05/2006 n. 12226, Cass. Civ. sez. lav. 07/06/2005 n.11786)
“L’indennità assume per un verso natura risarcitoria del danno psico fisico ed esistenziale e per altro verso costituisce erogazione di indubbia natura retributiva”(Cass. 08/06/2005 n. 11936 “a un danno in negativo subito dal mancato godimento delle ferie corrisponde anche una diversa pretesa positiva per il risarcimento della prestazione lavorativa effettuata. (Cass. S.U. 03/04/1989 n. 1607.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani con la pronuncia del dispo-sitivo del 27/11/2008 ha confermato i suindicati principi giurisprudenziali.
Nella fattispecie esaminata dal Giudice del Lavoro il ricorrente era Dirigente Medico di II livello, in servizio presso una Azienda Sanitaria Locale.
La dotazione organica del reparto di appartenenza non consentiva una corretta ed adeguata formazione dei turni di lavoro e delle reperibilità in rapporto ai carichi di lavoro cui il reparto era incessantemente sottoposto nè tantomeno consentiva lo smaltimento delle ferie arretrate maturate e non godute.
A tale carenza si sopperiva con turnazioni di lavoro e di reperibilità mensili di gran lunga superiori a quelli previsti contrattualmente e conseguentemente il Dirigente era costretto ad accumulare un elevato numero di ore di straordinario non retribuito.
Il Dirigente Medico, pertanto, insorgeva richiedendo al Giudice del Lavoro l’accertamento del suo diritto alla monetizzazione delle ferie non godute .
In ordine all’accertamento del diritto al risarcimento del danno biologico occorre premettere alcune considerazioni.
La Corte Costituzionale ha proposto una rilettura costituzionale dell’art. 2043 c.c. affermando che, se si considera che il diritto alla salute costituisce un diritto fondamentale dell’individuo, qualunque violazione di tale diritto è un danno ingiusto, quindi, come tale sanzionabile.
La quantificazione del danno, che è correlato ad un’inadempienza con-trattuale del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., ovvero in via subordinata extra-contrattuale ex art. 2043 c.c., non deve necessariamente corrispondere ad una somma pari alla retribuzione giornaliera, ma alla luce della giurisprudenza con-solidata, deve essere effettuata in concreto (eventualmente in via equitativa) dal Giudice di merito secondo una motivata valutazione che tenga conto della gra-vosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva (vedasi all’uopo Cons. Stato sez.V sent. n. 895/98 che ha utilizzato i criteri succitati, ritenendo congrua la misura del risarcimento in una somma pari alla retribuzione di n. 2 giornate lavorative per ogni riposo non goduto, con interesse e rivalutazione monetaria per il ritardato pagamento, in una fattispecie cui i ricorrenti lamentavano l’irregolare fruizione del riposo settimanale).
Il Tribunale di Trani sez. Lavoro con sentenza n. 2934/04 si è pronunciato su un ricorso proposto da un Dirigente Medico avente ad oggetto l’accertamento del diritto al risarcimento del danno biologico subito.
Il Giudice del Lavoro con la suindicata sentenza ha accolto la domanda condannando l’Azienda Sanitaria al risarcimento del danno biologico subito dallo stesso medico liquidandolo in via equitativa.
“Per quanto concerne il la-mentato danno biologico è evidente in questa situazione di superlavoro, senza la necessaria pausa per il recupero psicofisico del lavoratore, ci sia stata una usura delle proprie capacità fisiche oltre il normale, sicuramente in detta situazione si è creata per il ricorrente una situazione stressogena, ma in assenza di altri elementi che consentano una maggior precisione, nella quantificazione del danno sopportato dal ricorrente, si deve ricorrere alle forme di liquidazione in via equitativa” (Tribunale di Trani sez. Lavoro 20/09/2004 n. 2934).
In conclusione l’orientamento giurisprudenziale può considerarsi favo-revole alla risoluzione delle problematiche in esame alla luce dei suindicati principi ed in forza di un rigoroso corredo probatorio processuale.
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