L’opposizione al verbale per eccesso di velocità

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Ci sono giunti alcuni quesiti circa “l’opposizione al verbale di contestazione differita, per eccesso di velocità”. Tra questi significativa è l’ e-mail di un pensionato coratino.
Ci sono giunti alcuni quesiti circa “l’opposizione al verbale di contestazione differita, per eccesso di velocità“. Tra questi significativa è l’ e-mail di un pensionato coratino, che il 2 novembre scorso ci ha scritto:
«Sono un pensionato coratino di 66 anni che da oltre 40 anni vive a Novara. Volevo chiedere il vostro parere per risolvere un problema: circa 10 giorni fa mi è arrivato a casa un verbale della polizia municipale di Bisceglie, nel quale mi si contesta la violazione dell’ art. 142 comma 8 del codice della strada: si afferma che in data 26.06.06, mentre viaggiavo lungo la strada Bisceglie-Andria ad una velocità di 96 km/h, abbia violato il limite di velocità, che su quel tratto era di 70km/h. Nel verbale è scritto che l’ infrazione veniva rilevata mediante apparecchiatura Velomatic 512, omologata nell’ anno 1989 . Ora vorrei sapere da voi quali mezzi di tutela ho per oppormi a tale contestazione?»
La prima cosa da fare – risponde il dott. Carlo Colonna – è controllare la data di notifica , apposta sulla busta mediante timbro dell’ ufficio postale, e individuare nel verbale la data di accertamento. Queste verifiche sono importanti per vedere quanto è tempo trascorso dall’ infrazione. Infatti l’ art 201 del Codice della Strada afferma che nelle ipotesi in cui l’infrazione non possa essere contestata immediatamente, essa debba essere notificata entro 150 giorni dall’ accertamento, per cui se si trova di fronte a violazioni che vengono contestate dopo un periodo superiore a 150 giorni, tali violazioni sono nulle.
Altra cosa importante è vedere se nel verbale sono elencate le ragioni e i motivi, che non hanno reso possibile la contestazione immediata, conseguendone, in mancanza, l’illegittimità dell’accertamento.Per quanto concerne lo strumento di rilevazione è molto importante vedere se l’ ente accertatore, in questo caso la polizia municipale di Bisceglie, sia in possesso del certificato di taratura e del certificato dell’ ordinaria manutenzione.
Infatti la giurisprudenza di molti Giudici di Pace, italiani è orientata nell’ annullare i verbali di contestazione, se nel procedimento di opposizione non vengono esibiti tali certificati. Infatti la Legge 11/08/1991 n. 273 afferma che una misura puntualmente effettuata da uno strumento, per essere attendibile e non ledere i diritti del cittadino, deve essere effettuata da uno strumento rilevatore, la cui taratura e manutenzione risultino documentate nei modi previsti dalla stessa Legge In particolare il Ministero delle Infra-strutture e dei Trasporti, dopo l’ entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, ha determinato che ogni strumento precedentemente tarato venisse ancora una volta sot-toposto ad omologazione, cosa che non si riscontra in moltissimi verbali di accerta-mento, i quali si fondano su strumenti semplicemente omologati anche diversi anni fa.
Per quanto concerne gli strumenti di tutela il Codice della Strada pone 2 rimedi da proporsi entro 60 giorni dalla notificazione della contestazione: ricorso al Prefetto o ri-corso al Giudice di Pace.Per quanto concerne il primo rimedio è possibile proporlo con una semplice raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al prefetto del luogo in cui è stata commessa la presunta infrazione.
Nel ricorso vanno indicate le generalità e i dati dell’autovettura, gli elementi identificativi del verbale, i motivi per i quali si ritiene che la sanzione sia ingiusta (mancanza del certificato di taratura dello strumento, notifica fuori tempo del provvedimento, non menzione nel verbale dei motivi per cui si procede a contestazione differita, generalità errate del trasgressore o del proprietario del veicolo; ecc.)e ogni altra informazione utile. Bisogna inoltre allegare copia del verbale e tutta la documentazione che possa provare la tesi sostenuta.
Il Prefetto emetterà un’ ordinanza con cui accoglierà o rigetterà l’ istanza di annullamento. Se il Prefetto ,invece, non si pronunciasse nel termine di 270 giorni dalla proposizione del ricorso, esso si intende accolto. Se il ricorso non è accolto, in questo caso il Prefetto emette una ordinanza motivata, con la quale impone il pagamento di una somma pari a metà del massimo della sanzione prevista per legge (circa il doppio della sanzione originaria) più le spese di accertamento e di notifica.
Per quanto riguarda il ricorso al Giudice di Pace, esso dovrà proporsi seguendo le norme che regolano il processo dinanzi a tale giudice, pertanto occorrerà farsi assistere da un legale di fiducia. Competente è il giudice del luogo dove è stata commessa l’ infrazione. Se l’ infrazione è stata commessa per esempio in Corato da un cittadino che risiede in Piemonte, la causa dovrà svolgersi presso il Giudice di Pace di Corato. Questo, a mio avviso, è costituzionalmente illegittimo, in quanto non si rende agevole il diritto di difesa sancito dall’ art 24 della Costituzione, per cui sarebbe opportuno una pronuncia della Corte Costituzionale, con la quale si dichiari illegittimo l’ art. 204 bis del Codice della Strada, nella parte in cui non preveda la possibilità di poter esperire il ricorso dinnanzi al Giudice di Pace del luogo di residenza del presunto trasgressore.
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