“Il rispetto delle regole, ma quali?”
Riceviamo e pubblichiamo una riflessione del prof. Tommaso Piarulli, presidente Ekoclub di Corato, in tema di regole da rispettare sulla materia ambientale.
Nata nel 1977, Ekoclub è l’Associazione ambientalista riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, già componente del Consiglio Nazionale dell’Ambiente e Organizzazione di Volontariato riconosciuta dal Dipartimento di Protezione Civile.
Ekoclub, sponsorizzata dalla Federcaccia, opera a tutela dell’Ambiente su tutto il territorio nazionale con proprie Guardie Giurate Volontarie, con le diverse qualifiche a seconda del settore in cui agiscono e in relazione al Decreto di Nomina rilasciato dalla Amministrazione Provinciale o dal Prefetto.
L’opera del volontario e del volontariato è sicuramente una risorsa anzi una grande risorsa non solo per chi la esercita, ma per tutta la società che ne riceve i benefici effetti. Il controllo dell’Ambiente è senza dubbio, unitamente a quello della protezione civile, uno dei campi sottoposti a molteplici norme e regolamenti CEE, a volte di difficile interpretazione e comunque a conoscenza di soli pochi appassionati pseudo “interpreti”.
Il dramma interpretativo consiste proprio in questo guazzabuglio di inadempienze Comunitarie da parte dello Stato Italiano, che comporta la necessità tou-curt di provvedere a darvi attuazione, con il risultato di una legislazione di recepimento spesso frettolosa in quanto di emergenza.
Quando si parla di Ambiente, parliamo degli elementi che hanno generato la vita ossia Terra, Acqua, Aria.
Quando si parla di danno ambientale, parliamo dell’attuale progresso tecnologico e industriale che ha alterato i valori di questi elementi base.
Quando si parla della sviluppo dei paesi arretrati, parliamo di diritti sociali e del diritto di tutti i loro abitanti ad una vita che sia, se non equiparata a quella dei paesi più sviluppati, almeno dignitosa.
Nessuno però sino ad oggi, tranne alcune enunciazioni di principi o protocolli come quelli di Kyoto, ha spiegato materialmente all’uomo della strada come poter raggiungere queste finalità senza rinunzie e sacrifici ovvero quanto questi ultimi, se indispensabili, debbano essere grandi.
Il ragionamento porta semplicemente a due considerazioni importanti: il progresso tecnologico non è compatibile con l’ambiente, oppure è questo progresso tecnologico nonostante le conoscenze acquisite a non essere compatibile con l’ambiente.
Si tratterebbe, quindi, di cambiare le regole. Ma per cambiare le regole occorre la partecipazione di tutti i cittadini del Mondo e la cosa non è affatto semplice.
Come possiamo, tuttavia, pretendere credibilità e partecipazione nella comprensione di queste grandi problematiche quando nel concreto accade che il cittadino venga sottoposto a continue e incomprensibili vessazioni dietro le quali sembrano celarsi vendette personali piuttosto che il perseguimento di un interesse sociale comune?
Oggi, a nostro modesto avviso, la questione ambientale occuperà sempre più gli spazi della cronaca e la magistratura verrà sommersa da notizie di reati, o presunti reati, incomprensibili al Cittadino comune, con notevoli aggravi di spesa pubblica.
Altra riflessione riguarda proprio il nostro bel paese Italia in cui vi sono circa 180.000 leggi molte delle quali non applicate. La nostra è la nazione che in assoluto ha prodotto più leggi di tutte le nazioni europee e continua a produrne delle nuove senza darvi organicità.
Ecco, infine, la necessità di regole nuove ma semplici che mettano tutti nelle condizioni di comprenderle e rispettarle con una adeguata campagna di corretta informazione e di sensibilizzazione.
Caccia e pesca – Guardie giurate volontarie – Art. 27, c. 1 L. 157/1992 – Qualifica di polizia giudiziaria – Riconoscimento – Esclusione. Il comma 1, lett. a) dell’art. 27, L. 157/1992 riconosce esplicitamente agli Agenti dipendenti degli Enti Locali delegati alle Regioni la qualifica di polizia giudiziaria, mentre, in evidente contrapposizione, la lettera b) dello stesso comma non riconosce la medesima qualifica alle Guardie Giurate Volontarie. Pres. Trivellato, Est. Rocco – L.A.C. Onlus e L.I.P.U. (Avv. Caburazzi) c. Provincia di Treviso (Avv.ti Botteon, Sartori e Tonon) – T.A.R. VENETO, Sez. II – 12 novembre 2004, n. 3913
Associazioni e comitati – Associazioni di protezione ambientale – Articolazioni territoriali – Legittimazione a ricorrere – Insussistenza – Art. 18 L. 349/86. La legittimazione a ricorrere delle associazioni di protezione ambientale ex art. 18 della L. n. 349 del 1986, non può che riguardare la sola associazione ambientalista nazionale formalmente riconosciuta, in quanto organismo esponenziale di interessi diffusi per la tutela unitaria del bene ambiente, con esclusione, pertanto, delle articolazioni territoriali di questa, che non possono, data la loro delimitazione territoriale, essere ritenute portatrici di interessi unitari in materia. Pres. Cicciò, Est. Giovannini – Legambiente Circolo di Novellara e di Reggio Emilia (Avv. Maramotti) c. Provincia di Reggio Emilia (Avv.ti Coli e Pagliari) E Comune di Novellara (Avv. Coffrini) – T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma – 25 maggio 2005, n. 285
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