Politica

Referendum 12/13 giugno: per capirci di più

Giuseppe Cantatore
Giuseppe Cantatore
Prima puntata di un dossier sul discusso referendum cui siamo chiamti a votare i prossimi 12 e 13 giugno. Oggi esaminiamo il referendum dettagliatamente nei suoi quattro quesiti.
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Parte oggi questo dossier sullo scottante tema del referendum del 12/13 Giugno prossimi: la procreazione assistita.
rnIn 3 puntate cercheremo di dare ai nostri lettori tutti gli strumenti e le ragioni di entrambi gli schieramenti, in modo da consentire una scelta consapevole ed informata a chi non ne ha ancora una.
rnLa prima parte è dedicata strettamente ai quesiti referendari, alla legge 40 e alle concrete conseguenze del voto.
rnNelle due successive parti parleremo delle tesi a sostegno dei due fronti, ascoltando anche la voce di esponenti coratini di entrambi gli schieramenti.

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Cerchiamo di comprendere al meglio i quesiti referendari spiegando alcuni dei termini medici che vengono più volte citati nel testo di legge.
rnPer procreazione assistita o fecondazione artificiale si intende l’insieme delle tecniche che permettono di ovviare a quegli stati patologici che ostacolano la fertilità di una persona. La fecondazione è l’unione tra l’ovocita o gamete femminile e lo spermatozoo o gamete maschile. Nella fecondazione eterologa, l’ovulo o lo spermatozoo appartengono a un donatore estraneo alla coppia. Nella fecondazione omologa, invece, l’ovulo o lo spermatozoo appartengono alla coppia. La Fecondazione post mortem prevede che il liquido seminale prelevato da un soggetto venga crioconservato presso una banca del seme e che successivamente alla morte della persona venga utilizzato per procedere alla fecondazione della donna, alla quale la persona stessa era legata in vita da un vincolo coniugale o di fatto.

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Per Fivet si intende la fecondazione in vitro e trasferimento dell’embrione, in cui la fecondazione avviene in una provetta, nella quale gli spermatozoi vengono a contatto con l’ovocita. L’embrione così ottenuto viene trasferito nell’utero. E’ stata la prima tecnica di fecondazione artificiale ad essere stata messa a punto ed è attualmente la più diffusa, utilizzata in circa 6 centri su 10. Nella inseminazione in utero si iniettano gli spermatozoi in utero e l’incontro con l’ovulo avviene in modo naturale. Con il termine icsi, ci si riferisce alla microiniezione intraovocitaria dello spermatozoo in cui  lo spermatozoo viene iniettato nell’ovulo e crea l’embrione.

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L’embrione è l’uovo fecondato, che attraverso le fasi di segmentazione raggiunge lo stadio organoformativo, mentre la cellula è l’unità fondamentale della vita di tutti gli esseri viventi. Quando si parla invece di clonazione, ci si riferisce alla riproduzione di una entità biologica identica geneticamente a quella originante. La crioconservazione, o congelamento, consiste nel conservare gameti o embrioni a basse temperature. Attualmente il congelamento riguarda soprattutto i gameti maschili (cioè gli spermatozoi) e gli embrioni. Il congelamento degli ovociti è invece ancora una procedura sperimentale, sulla quale sono in corso molte ricerche.
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rnQuesti i quesiti così come riportati sulla scheda referendaria:
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rn1° Quesito: RICERCA SCIENTIFICA – Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti: Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: "discendente da un’unica cellula di partenza, eventualmente"
rnArticolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: "ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative";
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Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: "di clonazione mediante trasferimento di nucleo o";
rnArticolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "la crioconservazione e"?
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rn2° Quesito: SALUTE DELLA DONNA – Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicamente assistita", limitatamente alle seguenti parti: 
rnArticolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana";
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Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.";
rnArticolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto edico.";
rnArticolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della";
rnArticolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1,";
rnArticolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "fino al momento della fecondazione dell’ovulo";  
rnArticolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: ", di cui al comma 2 del presente articolo";
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Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre"; Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione", nonché alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile"?
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rn3° Quesito: AUTODETERMINAZIONE E SALUTE DELLA DONNA – Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicamente assistita", limitatamente alle seguenti parti:
rnArticolo 1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito."; 
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Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità."; 
rnArticolo 4, comma 1: "Il ricorso alla tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegati documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata o certificata da atto medico."; 
rnArticolo 4 comma 2, lettera a) limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico o psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della"; 
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Articolo 5 comma 1, limitatamente alla parole: " Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1".; Articolo 6 comma 3, limitatamente alla parole: "Fino al momento della fecondazione dell’ovulo";
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Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: "e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo"; 
rnArticolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";
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Articolo 14, comma 3 limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione"; nonoché alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile"?
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rn4° Quesito: FECONDAZIONE ETEROLOGA – Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti: 
rnArticolo 4, comma 3: "È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.";
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Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3";
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Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3"; 
rnArticolo 12, comma 1: "Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro."; 
rnArticolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: "1,"?
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rnMolte volte i termini legislativi, che in questo caso si incrociano con quelli medici, rendono oscuri anche i testi più chiari. Cerchiamo allora di capire esattamente cosa cambierà se sarà il SI a vincere, oppure se prevarrà il NO.
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Perché il referendum sia valido occorre come prima condizione che venga raggiunto il quorum, è cioè indispensabile che si rechino alla urne almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto. Se la percentuale di affluenza alla urne non raggiungerà questa percentuale il referendum non sarà valido e si verificherà lo stesso risultato che si verificherebbe in caso di vittoria del NO. Se invece, raggiunto il quorum, la maggioranza degli italiani voterà SI, vediamo concretamente cosa accadrà. Ricordiamo che i quesiti sono 4 e che Il SI o il NO non devono obbligatoriamente prevalere in tutti e 4: potrebbe verificarsi, ad esempio, la vittoria di uno schieramento in 3 quesiti e quella dello schieramento opposto nel quarto.
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rnSe vincerà il SI, saranno abrogati gli articoli che pongono limiti alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni e verrà consentita la clonazione delle cellule staminali a scopo terapeutico; saranno rimossi il limite di impiantare solo tre embrioni ed eliminato l’obbligo di trasferimento, con un unico e contemporaneo impianto, nell’utero senza previo accertamento medico sulla sanità dell’embrione; i diritti dell’embrione non saranno più considerati equivalenti a quelli di una persona vivente;sarà consentito fare ricorso alla donazione esterna per risolvere problemi di sterilità: si potranno utilizzare ovuli o seme di persone estranee alla coppia.
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rnSe invece sarà il NO a prevalere, resterà vietata qualsiasi sperimentazione sull’embrione umano, anche su quelli già congelati e rimasti nelle banche dei centri di fecondazione; resterà fermo il divieto di creare più di tre embrioni da impiantare contemporaneamente ed inoltre rimarrà vietato l’aborto per ridurre le gravidanze plurime;rimarrà in vigore l’articolo 1 della legge 40 che equipara i diritti dell’embrione a quelli di una persona vivente; continuerà ad essere vietato l’utilizzo per la fecondazione ovuli o seme forniti da persone estranee alla coppia.

mercoledì 1 Giugno 2005

(modifica il 14 Luglio 2022, 17:15)

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